STATUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN GIAPPONE

art. 1. DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE

È costituita un’associazione libera e elettiva, finalizzata a contribuire allo sviluppo delle relazioni commerciali con l’Italia, denominata Camera di Commercio Italiana in Giappone (qui di seguito “la Camera”), con sede a Tokyo.

La Camera di Commercio Italiana in Giappone è costituita sotto forma di Associazione senza scopo di lucro, con riferimento alla legge italiana 1 luglio 1970, n.518.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di creare rappresentanze e delegazioni camerali sia in Giappone che in Italia.

art. 2. ATTRIBUZIONI

La Camera ha lo scopo di svolgere attività in favore degli scambi commerciali con l’Italia e di assistenza ai Soci ed agli operatori economici nonché di favorire lo sviluppo delle relazioni economiche e la collaborazione fra imprenditori dei due Paesi.

La Camera sviluppa il raccordo e la collaborazione con il sistema istituzionale italiano, con la rete camerale, con le associazioni di imprese, con i Consorzi Export nonché con ogni altro soggetto interessato, sia esso pubblico o privato, anche attraverso la realizzazione di progetti e iniziative comuni.

La Camera promuove la diffusione di informazioni economiche, utili a favorire la collaborazione tra imprese e sviluppare opportunità di affari.

La Camera si prefigge di:

  • Sviluppare i contatti con organismi, enti, associazioni, operatori ed ambienti economici e finanziari dei due Paesi, al fine di agevolare le relazioni in campo economico e commerciale;
  • Sviluppare un’azione di comunicazione, informazione e conoscenza mediante: riviste, bollettini, newsletter economiche, rapporti, cataloghi, repertori, database specialistici, convegni e seminari, pubblicità sui media, siti Web in Internet, etc.;
  • Realizzare un servizio di accoglienza e di prima assistenza agli operatori italiani che si recano nel Paese di sede per affari e agli operatori giapponesi per quanto riguarda le attività in Italia;
  • Realizzare un’azione di assistenza e di consulenza alle imprese per favorire lo sviluppo di attività economiche e commerciali;
  • Operare per far conoscere e concretizzare le opportunità di cooperazione transnazionale tra imprese, nonché gli investimenti in Giappone per le imprese italiane e in Italia per le imprese giapponesi;
  • Realizzare sessioni di formazione e stage per la diffusione della cultura economica;
  • Fornire un’assistenza specifica alle missioni economiche;
  • Svolgere ogni altra azione utile per il raggiungimento dei propri fini.

La Camera non potrà dedicarsi ad attività commerciali dirette a scopo di lucro.

art. 3. I SOCI

La Camera ha due categorie di Soci, e cioè:

  • Soci Ordinari
  • Soci Osservatori

Possono essere Soci Ordinari della Camera le Aziende, gli Enti, gli Istituti e le Società italiane o giapponesi, nonché Persone che svolgono un’attività economica, che godano dei diritti civili ed esercitino il commercio o i servizi.

Possono inoltre essere Soci Ordinari Persone, Aziende, Enti, Istituti e Società di altra nazionalità, sempre che soddisfino le condizioni sopra indicate.

Possono far parte della categoria dei Soci Osservatori della Camera, subordinatamente all’approvazione del Consiglio Direttivo e indipendentemente dalla loro residenza, tutte le persone fisiche che non intendano associarsi come Soci Ordinari (purché a esclusivo titolo individuale e non in rappresentanza di altre persone fisiche o giuridiche).

I Soci Osservatori sono elencati in una sezione separata dell’Annuario dei Soci, non hanno diritto di partecipazione e voto in occasione delle Assemblee e non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo della Camera.

I Soci sono ammessi alla Camera, su presentazione di domanda di ammissione nella forma determinata dal Consiglio Direttivo, con delibera del Consiglio Direttivo che verifica le condizioni di ammissibilità dell’aspirante Socio sulla base di criteri di opportunità e aderenza agli scopi della Camera.

L’associazione alla Camera è annuale e si intende rinnovata di anno in anno; in caso di mancato pagamento della quota sociale nei termini previsti, l’associazione decade automaticamente.

I Soci Ordinari dispongono di voto deliberativo ed elettivo.

Ogni Socio Ordinario ha facoltà di formulare proposte che debbono essere indirizzate al Presidente perché possano figurare nell’ordine del giorno dell’Assemblea o del Consiglio.

I Soci Ordinari hanno diritto di partecipazione e voto in occasione delle Assemblee della Camera e possono essere eletti nel Consiglio Direttivo della stessa.

I Soci Ordinari assumono la qualifica di “sostenitori” (e godono degli eventuali benefici addizionali determinati discrezionalmente dal Consiglio Direttivo di anno in anno) quando versino alla Camera una quota associativa annuale addizionale determinata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

art. 4. CESSAZIONE DEGLI ASSOCIATI

Non possono far parte della Camera a nessun titolo coloro che abbiano perduto i diritti civili e non li abbiano ancora riacquistati a termini di legge.

Il Socio che venga a trovarsi in una di queste condizioni è radiato automaticamente.

Un Socio può essere inoltre radiato, con il voto favorevole di due terzi dei Soci presenti ad un’assemblea convocata ad hoc, e nel corso della quale sia consentito al Socio di esporre le proprie ragioni, in tutti i casi nei quali sia ravvisata del Consiglio Direttivo la non aderenza del Socio agli scopi della Camera o un comportamento dello stesso atto a ledere il buon nome e il prestigio della Camera.

Il Socio sottoposto a procedimento fallimentare sarà radiato dalla Camera.

art. 5. QUOTE SOCIALI

L’ammontare delle quote viene fissato di anno in anno dal Consiglio e deve essere versato entro 30 giorni dalla richiesta.

Trascorsi 30 giorni dalla richiesta della quota senza che il pagamento venga effettuato il Socio decade e, conseguentemente, termina il rapporto associativo.

L’anno Sociale e finanziario decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

art. 6. ORGANI DELLA CAMERA

Sono organi della Camera:

i)             l’Assemblea Generale dei Soci Ordinari

ii)            il Consiglio Direttivo

iii)           il Presidente del Consiglio Direttivo

iv)           il Vice Presidente del Consiglio Direttivo

v)            il Tesoriere

vi)           il Collegio dei Revisori

vii)         il Segretario Generale

Ad eccezione del Segretario Generale, le cariche sono gratuite, elettive, biennali e riconfermabili.

Alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio devono essere invitati a partecipare il Capo della Rappresentanza Diplomatica italiana e l’Addetto Commerciale; possono essere, altresì, invitati il Console ed il Rappresentante dell’Ufficio dell’ICE e dell’ENIT.

art. 7. PRESIDENZA ONORARIA DELLA CAMERA

L’Ambasciatore d’Italia in Giappone è eletto, previa sua accettazione, Presidente Onorario della Camera e detiene la carica per tutta la durata del suo incarico in Giappone.

art. 8. ASSEMBLEA

L’Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta all’anno. Può riunirsi, inoltre, in ogni altra occasione in cui si renda necessaria.

Essa è convocata dal Presidente o, in sua vece, dal Vice-Presidente.

Il Presidente ha facoltà di convocarla ogni volta lo ritenga opportuno.

Il Presidente è tenuto a convocarla entro 15 gg. quando lo decida il Consiglio o a richiesta motivata di almeno un terzo dei Soci.

L’avviso di convocazione deve contenere l’Ordine del Giorno, la data, il luogo e l’ora di svolgimento e deve essere inviato ai Soci almeno 15 gg. prima dell’Assemblea.

L’Assemblea Ordinaria dei Soci:

  • Discute e approva le relazioni annuali della Presidenza e dei Revisori dei Conti;
  • Discute ed approva il bilancio consuntivo;
  • Discute e approva il bilancio preventivo ed il programma delle attività promozionali;
  • Elegge gli otto Membri del Consiglio Direttivo;
  • Elegge i membri del Collegio di Revisione dei Conti e ne fissa il numero sino al limite massimo di tre;
  • Discute e delibera sulle proposte del Consiglio e dei Soci;
  • Discute e delibera sulle aggiunte o modifiche allo Statuto;
  • Decide sullo scioglimento della Camera.

L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente della Camera.

Per agevolare la maggior partecipazione dei Soci alle decisioni della Camera, il Consiglio valuterà di ricorrere anche al voto elettronico o postale nelle modalità di volta in volta stabilite dal Consiglio Camerale.

L’Assemblea è sempre valida:

  1. Se l’avviso di convocazione sia stato spedito ai Soci almeno quindici giorni prima dell’Assemblea stessa e porti indicati luogo, giorno, ora e Ordine del Giorno;
  2. Se all’ora fissata è presente almeno la metà dei Soci Ordinari. Non verificandosi tale condizione, l’Assemblea si riunisce trenta minuti dopo in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci Ordinari presenti.

Le deliberazioni dell’Assemblea vengono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente decide la maggioranza. In caso di voto elettronico o postale, il numero dei presenti ritenuto valido sarà costituito dai Soci presenti più i voti ricevuti per via elettronica o postale.

Per quanto riguarda le proposte di modifica dello Statuto, le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza assoluta dei Soci Ordinari presenti all’Assemblea, includendo anche le preferenze in modalità di voto elettronico o postale.

Ogni Socio può farsi rappresentare alle Assemblee da un altro Socio mediante delega scritta, da inviarsi alla Camera almeno un giorno prima. Un Socio non può, tuttavia, rappresentare più di due Soci. Nel caso del voto elettronico o postale, non si potrà utilizzare delega scritta.

Hanno diritto di voto i Soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa dell’esercizio.

Le deliberazioni dell’Assemblea dovranno essere raccolte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale della Camera.

art. 9. IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Fatte salve le disposizioni del presente Statuto, l’attività di ICCJ è gestita dal Consiglio Direttivo, il quale è eletto dai Soci Ordinari con valido diritto di voto durante l’Assemblea Generale Annuale.

Il Consiglio Direttivo è composto da otto Consiglieri, eletti per un mandato di due anni, e ad ogni Assemblea Generale Annuale 4 Consiglieri devono dimettersi, al fine di essere sostituiti dai 4 nuovi eletti.

I Consiglieri, compreso il Presidente, il Vice-Presidente e Tesoriere, possono operare nel Consiglio per un massimo di due mandati consecutivi e possono essere riammessi nuovamente alla carica dopo un periodo fuori sede.

I candidati alla carica di Membro del Consiglio Direttivo devono provenire, per quanto possibile, da un più ampio ventaglio di attività commerciali e di servizi.

Ogni Socio Ordinario, che non sia un Socio Osservatore, ha il diritto di presentare una candidatura individuale per la carica di Consigliere, a condizione che sia il legale rappresentante del Socio Ordinario o sia stato nominato in precedenza dal suo legale rappresentante a rappresentare il Socio Ordinario in ICCJ.

Tutte le proposte di candidatura devono essere presentate per iscritto al Segretario Generale non meno di quindici giorni prima dell’Assemblea Generale Annuale e i nominativi dei Membri del Consiglio Direttivo proposti, una volta verificato il soddisfacimento dei requisiti per la candidatura, vengono resi noti immediatamente a tutti i membri.

Per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo il voto dei Soci verrà scrutinato secondo il criterio di voto segreto a maggioranza semplice e vengono eletti i 4 candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti.

In caso di parità tra due o più candidati, i Membri saranno chiamati a votare una seconda volta e il Candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti prevarrà.

Il Consiglio Direttivo elegge alla prima riunione nel suo seno un Presidente, un Vice Presidente e un Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo svolge tutte le funzioni non specificatamente di competenza dell’ Assemblea Generale, orienta l’attività della Camera e ne controlla l’Amministrazione, che è delegata al Segreario Generale.

Il Consiglio redige il bilancio preventivo e presenta il conto consuntivo annuale all’Assemblea Generale.

Nell’evenienza in cui si rendano vacanti del posti nel Consiglio, quest’ultimo provvederà all’integrazione fino all’Assemblea Generale successiva, richiedendo la disponibiltà a uno o più Soci che nel corso delle elezioni del Consiglio, ha/hanno ricevuto il maggior numero di voti tra i i candidati non eletti.
Nell’eventualità in cui non vi fosse nessun candidato, il Consiglio Direttivo inviterà tutti i Soci eligibili a candidarsi. La lista di candidati verrà quindi sottoposta alla votazione online di tutti i Soci in possesso di diritto di voto.

Il Consiglio ha potere decisionale circa l’accettazione dei nuovi Soci, così come l’espulsione, comunicandone le decisioni e le motivazioni alle persone direttamente interessate.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti da parte dei Consiglieri presenti e votanti. In caso di parità, al Presidente spetta un secondo voto decisivo.

Art.10. DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio delibera sugli argomenti posti all’Ordine del Giorno.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide sempre che:

  1. l’avviso di convocazione sia stato inviato ai consiglieri per iscritto al domicilio da essi indicato almeno dieci giorni prima e indichi giorno, ora, luogo e Ordine del Giorno;
  2. siano presenti almeno la metà più uno dei consiglieri, oltre al Presidente o chi ne fa le veci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità decide il voto del Presidente.

Su richiesta di uno o più membri del Consiglio, le deliberazioni possono avvenire a scrutinio segreto.

Il consigliere che non assista, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio, dovrà essere dichiarato decaduto e sostituito.

Le deliberazioni del Consiglio dovranno essere conservate in un verbale, approvato all’inizio di ogni seduta dai membri del Consiglio stesso e depositato presso la sede della Camera.

Il Consiglio provvede ad inviare al Ministero dello Sviluppo Economico entro le date stabilite dallo stesso, tramite la Rappresentanza Diplomatica italiana competente e, direttamente, all’Associazione delle Camere di Commercio Italiane all’Estero:

a) una copia dei bilanci, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

b) un elenco dei Soci con le variazioni rispetto all’anno precedente;

c) una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sui risultati conseguiti;

d) una relazione sulle nuove attività programmate;

e) la lista dei componenti gli organi della Camera.

art. 11. IL PRESIDENTE

Il Presidente è nominato fra i membri del Consiglio. Egli rappresenta la Camera, presiede l’Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo. Dirige le discussioni e nelle votazioni, in casi di parità, il suo voto è determinante.

A richiesta motivata e scritta di tre consiglieri è tenuto a convocare il Consiglio entro il termine di 15 gg.

Ha facoltà di utilizzare l’opera dei consiglieri e può affidare ad uno o più di essi lo studio di pratiche e di determinate questioni.

Egli ha la rappresentanza legale della Camera; ne supervisiona e coordina le attività deliberate dal consiglio, nomina e revoca i presidenti di eventuali Comitati ad hoc della Camera ed è membro di diritto di tali Comitati; ha potere di firma singola o congiuntamente con il Segretario Generale, cosi come determinato dal Consiglio, in relazione alla gestione dei fondi della Camera.  Il Presidente rappresenta la Camera e può delegare particolari atti e competenze al Vice Presidente.

art. 12. IL VICE-PRESIDENTE

Il Vice-Presidente è nominato fra i membri del Consiglio. Egli esercita le funzioni e detiene i poteri del Presidente in caso di sua assenza o impedimento; esercita inoltre le funzioni eventualmente demandategli dall’Assemblea e dal Consiglio o delegategli dal Presidente.

In casi di impedimento o di assenza del Presidente e del Vice-Presidente, il Consiglio deciderà chi ne assuma le funzioni.

art. 13. IL TESORIERE

Il Tesoriere è nominato fra i membri del Consiglio. Insieme al Segretario Generale, ha la custodia e la gestione amministrativa di tutti i beni della Camera di cui coordina le operazioni amministrative e finanziarie in base alle direttive ricevute dal Consiglio;

In collaborazione con il Segretario Generale redige e sottopone al Consiglio nei modi e tempi da questo indicati il bilancio annuale di previsione e relazioni periodiche, svolgendo inoltre la funzione di internal auditing.

art. 14. REVISORI DEI CONTI

I Revisori dei Conti hanno l’incarico di esaminare i libri Sociali e controllare il buon andamento gestionale della Camera.

Il Collegio dei Revisori è nominato dall’Assemblea, su proposta del  Consiglio fra soggetti estranei alla Camera, in possesso delle caratteristiche professionali adeguate all’incarico. Esso accerta la regolare tenuta della contabilità della Camera e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; predispone e sottopone all’Assemblea ordinaria un parere circa il contenuto dei bilanci e del rendiconto predisposto dal Consiglio.

art. 15. IL SEGRETARIO GENERALE

Al Segretario Generale è affidata la direzione delle attività della Camera.

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio, partecipa, senza diritto di voto, alle Assemblee della Camera e alle riunioni del Consiglio Direttivo, coadiuvandone lo svolgimento, ad eccezione del Collegio dei Revisori.

Il Segretario Generale deve essere considerato l’elemento fiduciario della gestione amministrativa della Camera nei confronti del Governo italiano, in particolar modo per la gestione del danaro pubblico proveniente dal contributo, sotto il coordinamento del Presidente e del Consiglio.

Coordina la raccolta delle quote associative annuali; redige i verbali delle Assemblee e dei Consigli; esercita altre varie funzioni così come affidategli dal Presidente e dal Consiglio.

Il Segretario Generale è il capo del personale della Camera e attua gli indirizzi e le decisioni degli Organi, nonché le istruzioni della Presidenza.

Agli effetti della sua responsabilità firma con il Presidente gli atti amministrativi della Camera.

Il Segretario Generale non può essere Socio e non può dedicarsi ad affari commerciali. Lo stipendio è fissato dal Consiglio.

Per ogni nuovo Segretario generale incaricato, la Camera richiederà al Ministero dello Sviluppo Economico di esprimere il gradimento, previsto dall’art.5 della legge 518/70.

art. 16. DISPOSIZIONI VARIE

Un Regolamento interno regola il funzionamento dei singoli organi camerali e degli uffici conformemente alle disposizioni del presente Statuto.

Le eventuali modifiche o aggiunte da apportare al presente Statuto dovranno essere sottoposte all’Assemblea Generale, previa comunicazione per esteso ai Soci. Tutte le variazioni statutarie approvate saranno inviate al Ministero dello Sviluppo Economico per l’approvazione.

La durata dell’Associazione è illimitata.

L’Assemblea Generale potrà decidere lo scioglimento della Camera qualora la proposta sia stata regolarmente messa all’Ordine del Giorno e la deliberazione venga presa con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci, presenti all’Assemblea, aventi diritto al voto. In caso di scioglimento, l’eventuale residuo attivo, frutto della liquidazione, non sarà disponibile per gli Associati e verrà devoluto ad altre analoghe associazioni di carattere no-profit.

Per quanto non previsto esplicitamente dal presente Statuto valgono le norme della legislazione vigente.